Statuto dell’Associazione “Torre del Faro”
Art. 1 – Costituzione
E’ costituita l’associazione culturale denominata “Torre del Faro” con sede in Messina, via 1° palazzo n. 190. L’associazione è costituita, da tutti i soggetti che ne condividono gli scopi e gli obiettivi, accettano lo statuto e si riconoscono nella struttura e nella rappresentanza della stessa.
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 2 – Finalità
L’associazione “Torre del Faro” ha, come scopo prioritario, quello di porre in essere iniziative di valorizzazione e promozione del territorio che si affaccia sullo Stretto di Messina, con particolare attenzione verso l’area di Capo Peloro. L’obiettivo dell’associazione è pertanto quello di sensibilizzare l’opinione pubblica verso i valori della tutela ambientale, della conservazione del patrimonio artistico/culturale e della memoria storica di un territorio, quello affacciato sullo Stretto, reso unico al mondo dalle sue peculiarità.
Art. 3 – Soci
Possono far parte dell’associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statuari e che condividano le ispirazioni di fondo che la animano.
I soci si dividono in:
1. soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all’assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’associazione;
2. soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’associazione, previa presentazione di una apposita domanda scritta e versamento della relativa quota associativa. I soci ordinari restano in carica un anno;
3. soci onorari: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio direttivo a fronte del costante impegno profuso all’interno dell’associazione o per la notorietà e l’immagine positiva che con la loro presenza possono recare all’organo associativo.
L’adesione all’associazione è volontaria ed avviene per mezzo di un’apposita domanda scritta. La quota associativa annuale è di cinque (5) euro. All’atto dell’assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell’associazione provvederà a consegnare un’apposita tessera di adesione all’interessato.
Art. 4 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell’associazione, di partecipare alle manifestazioni ed alle attività della stessa organizzazione. Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all’assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Tutti i soci sono tenuti:
a) all’osservanza del presente statuto e delle eventuali delibere assunte dagli organi statuari in linea con le finalità associative;
b) a frequentare l’associazione collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
c) a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli con gli altri soci e non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che animano l’attività associativa;
d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la realizzazione/partecipazione delle iniziative poste in essere dall’associazione.
Art. 5 – Perdita della qualifica di socio
I soci possono essere espulsi o radiati dall’associazione per i seguenti motivi:
1) quando non ottemperino alle disposizioni del seguente statuto e delle altre delibere adottate dagli organi sociali in linea con le finalità associative;
2) quando senza giustificato motivo si rendano morosi nell’eventuale pagamento della tessera sociale e delle altre quote richieste per la realizzazione/partecipazione delle iniziative poste in essere dall’associazione;
3) quando deliberatamente arrechino danni morali o materiali all’associazione;
4) quando il loro comportamento è irriguardoso e/o offensivo nei confronti degli altri soci;
5) per altre cause la cui gravità non è compatibile con lo spirito associativo.
L’eventuale provvedimento di espulsione o di radiazione sarà deciso dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere tempestivamente comunicato al socio e deve essere motivato.
Art. 6 – Organi sociali
Gli organi dell’associazione sono:
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Vice-Presidente;
5) il Segretario;
6) il Tesoriere;
Art. 7 – L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo deliberativo della associazione ed è costituita da tutti i suoi soci. Essa è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta l’anno e in via straordinaria quando lo ritiene opportuno o, se richiesto, dal Consiglio Direttivo nonché dalla maggioranza dei soci. Le assemblee sono convocate dal Presidente con annuncio scritto almeno quindici (15) giorni prima della data prefissata, indicando luogo ed ora dell’adunanza, ovvero gli argomenti da trattare.
L’Assemblea oltre ad essere sovrana su ogni argomento, compreso la modifica dello statuto che deve essere compiuto con la maggioranza dei due terzi dei soci, approva il rendiconto amministrativo e nomina gli organi dell’associazione. L’Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è preseduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Chi presiede l’Assemblea nomina un segretario verbalizzante che provvede successivamente ad inserire il verbale in un apposito libro. In Assemblea è ammessa delega, previa autorizzazione scritta, in caso di assenza del socio. Possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti e esperti esterni qualora la loro presenza si riveli utile per la discussione di specifiche tematiche. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide chi presiede l’Assemblea.
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ogni tre anni. E’ l’organo di direzione dell’associazione: esamina ed attua le delibere dell’Assemblea, determina il contributo dei soci e stabilisce l’indirizzo programmatico dell’associazione. E’ composto dai soci fondatori e da altri soci meritevoli fino ad un massimo di venti (20) unità. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o un altro membro dello stesso lo ritengano opportuno, previa comunicazione a tutti i componenti. E’ammessa la delega.
Art. 9 – Il Presidente
Il Presidente è nominato dall’Assemblea, rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Ha la legale rappresentanza della associazione di fronte ai terzi, inoltre ha la legale rappresenta in giudizio. Il Presidente è l’organo esecutivo della associazione e ha il potere per la gestione ordinaria ed anche straordinaria quando vi siano particolari situazioni d’emergenza. Il Presidente convoca l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo secondo le modalità contemplate dal presente Statuto. Contribuisce a creare un clima collaborativo e cordiale tra tutti i soci.
Art. 10 – Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente rappresenta l’associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega da quest’ultimo. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative intraprese, affiancando e sostenendo la linea d’intervento dello stesso e del Consiglio Direttivo. E’ eletto dall’Assemblea e resta in carica tre anni.
Art. 11 – Il Segretario
Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Egli dirige le attività di segreteria dell’associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti attenendosi alle disposizioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. Rilascia le tessere associative e cura la corrispondenza dell’organizzazione. Resta in carica tre anni.
Art. 12 – Il Tesoriere
E’ nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica tre anni. E’ responsabile della gestione patrimoniale e finanziaria della associazione. Egli è responsabile della consistenza di cassa e tiene aggiornati il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci sulle somme disponibili per le attività dell’associazione. Coadiuva il Presidente nella redazione del rendiconto amministrativo.
Art. 16 – Gratuità degli incarichi
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di un specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 17 – Il patrimonio
Il patrimonio comprende:
a) i beni mobili o immobili comunque pervenuti all’Associazione e le somme accantonate a qualsiasi titolo;
b) contributi, pubblici e privati, contributi volontari degli associati o di terzi, quote sociali;
c) sponsorizzazioni, donazioni e lasciti;
d) ogni altro bene e diritto di cui l’Associazione sia entrate in possesso a titolo legittimo.
Esso è indivisibile tra i soci. Gli utili/avanzi realizzati, verranno accantonati a riserva in attesa di utilizzazione conforme agli scopi istituzionali. In caso di scioglimento dell’Associazione il Consiglio Direttivo determina la destinazione dei beni patrimoniali a beneficio di altri enti senza scopo di lucro.
Art. 18 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci per i seguenti motivi:
1. conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei proprio fini;
3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.
Art. 19 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.